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Giurisprudenza

Concordato di gruppo: inammissibile ante Codice della crisi e dell’insolvenza

23 Gennaio 2020

Francesca Gaveglio, dottoressa di ricerca in diritto d’impresa presso l’Università Bocconi e avvocato presso Fivelex Studio Legale

Cassazione Civile, Sez. I, 21 novembre 2019, n. 30445 – Pres. Didone, Rel. Genovese

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Nella sentenza in esame la Cassazione si è pronunciata in merito all’ammissibilità della proposta di concordato preventivo del gruppo di società in base alla disciplina, applicabile ratione temporis, anteriore all’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza.

La Suprema Corte ha anzitutto richiamato il principio, più volte affermato, secondo cui «il concordato cd. di gruppo non è proponibile, innanzi al medesimo tribunale, in assenza di una disciplina positiva che si occupi di regolarne la competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, nonchè la formazione delle classi e delle masse, sicchè, in base alla disciplina vigente, il concordato preventivo può essere proposto unicamente da ciascuna delle società appartenenti al gruppo davanti al tribunale territorialmente competente per ogni singola procedura, senza possibilità di confusione delle masse attive e passive, per essere, quindi, approvato da maggioranze calcolate con riferimento alle posizioni debitorie di ogni singola impresa».

La Cassazione ha poi ribadito che il concordato di gruppo presuppone la direzione e coordinamento ex art. 2497 ss. c.c.: esso può ammettersi solo nei casi in cui una delle società proponenti eserciti attività di direzione e coordinamento sulle altre, e non qualora le società proponenti siano avvinte da forme di aggregazione diverse dal gruppo societario propriamente inteso, «essendo elemento imprescindibile quello dell’autonomia delle masse attive e passive e la conseguente votazione separata sulle proposte da parte dei creditori di ciascuna società o impresa».

Solo con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al D.Lgs. n. 14 del 2019), in via innovativa a far data dalla sua piena efficacia, è stato previsto un complesso di regole (artt. 284-292, sub titolo VI, dedicato alle Disposizioni relative ai gruppi di imprese), che regolano, tra le altre cose, la presentazione di un ricorso unitario per l’ammissione alla procedura concordataria delle società appartenenti ad un medesimo gruppo, il contenuto del piano o dei piani di gruppo ed infine il procedimento del concordato di gruppo.

«Una tale complessità di regolazione», ha osservato la Suprema Corte, «non poteva certo essere ricavata in via di principio dalla legislazione esistente», il che conferma che l’intervento legislativo per disciplinare il concordato di gruppo era indispensabile, stante l’«impossibilità di trovare un’unica e soddisfacente ricostruzione dello stesso procedimento e degli effetti dei suoi atti».

 

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