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Concordato fallimentare con assuntore: chiarimenti AE sul soggetto legittimato agli adempimenti fiscali

4 Marzo 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 34 del 07 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al soggetto legittimato agli adempimenti fiscali nel concordato fallimentare con assuntore.

In particolare, l’Agenzia ha precisato come debba individuarsi nel curatore fallimentare il soggetto legittimato a presentare la dichiarazione IVA finale con richiesta di rimborso del credito IVA da erogare all’assuntore, nonché a notificare alla competente Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate l’avvenuta cessione del credito all’assuntore.

Quanto poi alla possibilità di indicare quale destinatario del credito il terzo cessionario, l’Agenzia evidenzia come il primo trasferimento del credito IVA dal fallimento all’assuntore si perfeziona in base al concordato fallimentare per assunzione, fattispecie in cui la posizione dell’assuntore è identica a quella del fallito. Il primo, infatti, succede al secondo a titolo particolare laddove, col suo subingresso nelle singole posizioni debitorie, è prevista la contemporanea liberazione del debitore originario.

Nel concordato fallimentare con cessione pro soluto delle obbligazioni concorsuali, pertanto, l’assuntore assume, rispetto al fallito, la posizione di soggetto terzo che subentra, a titolo particolare, nelle singole posizioni debitorie ed acquista, nel contempo, i beni e le attività già facenti capo al soggetto sottoposto alla procedura concorsuale. Il concordato determina, quindi, la nascita di un nuovo rapporto obbligatorio per mutamento del soggetto obbligato.

Ne consegue che il primo trasferimento del credito IVA in sede di concordato per assunzione – dal fallimento all’assuntore – si è perfezionato a titolo particolare con la nascita, in capo a quest’ultimo, di un nuovo rapporto obbligatorio. Ne discende che il prospettato secondo trasferimento del credito IVA dall’assuntore cedente alla società cessionaria, invece, in quanto scollegato da “negozi aventi scopi diversi dalla cessione”, persegue esclusivamente la cessione del credito oggetto della prima cessione ed è, pertanto, inibito dal divieto di doppia cessione del credito tributario sancito in via generale dal citato articolo 43-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.

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