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Giurisprudenza

Concordato fallimentare: il compenso al curatore va liquidato dopo l’esecuzione

22 Luglio 2021

Cassazione Civile, Sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168 – Pres. Genovese, Rel. Ferro

Di cosa si parla in questo articolo

La liquidazione del compenso spettante al curatore, a seguito di un fallimento chiuso con un concordato fallimentare, deve avvenire dopo l’esecuzione di quest’ultimo, tenendo conto anche dell’attività svolta dopo l’omologazione e del compito del curatore di sorvegliare l’adempimento del concordato.

(Massima Ufficiale)

 

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