In caso di concordato fallimentare, deve essere esclusa la legittimazione dell’azionista di una società per azioni a proporre opposizione all’omologazione del concordato (conferma l’orientamento espresso con provvedimento n. 4919/95, prima della riforma della legge fallimentare, in relazione solo al concordato preventivo).
Anche in materia di concordato fallimentare la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, per cui l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura fallimentare equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione del ritardo, rispetto ai tempi ordinari del fallimento, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme spettanti; ne deriva che, una volta determinata in misura percentuale l’entità di tale perdita, la partecipazione al voto dei creditori privilegiati, ai sensi dell’art. 124, quarto comma, della legge fall., resta determinata entro la detta misura e non si estende all’intero credito munito di rango privilegiato.