Con sentenza n. 12957 del 22 giugno 2016 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, ove sia stata presentata proposta di concordato preventivo cd. “in bianco” ai sensi dell’art.161, 6 comma, 1.f., va rispettato l’obbligo di audizione del debitore ex art.162, 2° comma, 1.f. per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi la proposta nell’ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla proposta ed abbia avuto modo di svolgere le sue difese.
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