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Concordato preventivo biennale: le FAQ dell’Agenzia delle Entrate

10 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato delle FAQ, ovvero delle risposte alle domande più frequenti in materia di concordato preventivo biennale.

In particolare, l’Agenzia si è soffermata sulle seguenti questioni:

Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva sul concordato preventivo biennale

  • Se, nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per imposta relativa al periodo d’imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria, sia comunque tenuto ad effettuare il versamento della maggiorazione prevista dall’art. 20, comma 2, D. Lgs. 13/2024 (decreto CPB): l’Agenzia, in base al tenore letterale della previsione, per cui la maggiorazione è dovuta sulla “differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16”, conferma che il contribuente è tenuto a versare a titolo di acconto tale maggiorazione.
  • Se l’esercizio dell’opzione, di cui all’art. 20 bis del decreto DPB, possa essere effettuato solo per uno dei due periodi d’imposta oggetto di CPB: l’Agenzia conferma che, sulla bse del tenore letterale dell’art. 20-bis, l’esercizio dell’opzione possa essere effettuato anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB.
  • Se le risposte di cui ai numeri 6.13 e 6.14 della Circolare n. 18/E del 17/09/2024, possano essere considerate riferibili anche al collaboratore dell’impresa familiare di cui al comma 4 dell’art. 5 del TUIR: l’Agenzia ricorda che, con riferimento alla impresa familiare, la relazione illustrativa al decreto CPB, richiamata anche dalla stessa Circolare, ha chiarito che “l’importo minimo pari a euro 2.000 sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa, tenuto conto di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 230-bis del codice civile e 5 del TUIR”; pertanto, ne deriva, per l’AE, che anche i versamenti in argomento devono essere effettuati dai collaboratori dell’impresa familiare pro quota.
  • Se, nel caso in cui l’importo dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025 sia negativo, ai fini della determinazione della maggiorazione vada considerato un valore pari a zero: l’Agenzia ricorda che la Circolare chiarisce che “La maggiorazione può essere determinata come differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025”: per l’Agenzia, pertanto, attesa la ratio sottesa alla disposizione di cui al comma 2 dell’art 20, la maggiorazione, nel caso in cui il valore dichiarato in P04 sia negativo, deve essere determinata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e zero; alle stesse conclusioni si può giungere per la determinazione della “parte di reddito eccedente” ai fini dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del decreto CPB.
  • Se, qualora il contribuente abbia optato per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del decreto CPB, le perdite fiscali pregresse debbano essere portate in diminuzione dalla parte del reddito che residua una volta individuata la “parte eccedente” assoggettata ad imposta sostitutiva: per l’Agenzia, in via preliminare, è necessario determinare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del decreto CPB (cd “parte eccedente”); la “parte eccedente”, così determinata, dovrà essere assoggettata all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del decreto CPB (la “parte eccedente” è pari alla differenza fra i righi P06 e P04 del modello CPB 2024/2025 per il periodo d’imposta 2024 e i righi P07 e P04 del medesimo modello per il periodo d’imposta 2025); quindi, sulla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la “parte eccedente” dovranno applicarsi le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole previste dagli artt. 8 e 84 del TUIR (cd. “reddito rettificato”) e tale importo sarà, quindi, assoggettato a imposta ordinaria. L’Agenzia precisa poi che, ai fini del rispetto della soglia di 2 mila euro di cui agli artt. 15, comma 2, e 16, comma 4, del decreto CPB si dovrà considerare, complessivamente, sia dell’importo della “parte eccedente” (assoggettato ad imposta sostitutiva), sia dell’importo del “reddito rettificato” (assoggettato ad imposta ordinaria).

Contribuenti forfetari – superamento soglie

  • Se un contribuente che ha aderito al CPB previsto per i soggetti forfetari e che, nel corso del periodo d’imposta 2024, ha percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, possa optare, per tale annualità d’imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB: l’Agenzia conferma che, nel caso prospettato, il contribuente potrà optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’art. 31-bis) del decreto CPB, mentre la differenza tra reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dalla proposta concordataria e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (cd “parte eccedente”) sarà assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie
  • Se il contribuente forfetario che, superando la soglia di euro 100.000 di ricavi o compensi nel 2023, applica gli ISA per il medesimo periodo d’imposta, possa accedere al CPB: l’Agenzia conferma che nel caso prospettato il contribuente può accedere al CPB riservato ai contribuenti che applicano gli ISA

Condizioni di accesso e cause di esclusione al concordato preventivo biennale

  • A quali ipotesi si applichi, ad esempio, la previsione di cui all’art. 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto sul concordato preventivo biennale: l’Agenzia chiarisce che la ratio della richiamata condizione di accesso risiede nell’esigenza di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto nelle ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dalle richiamate attività. A titolo esemplificativo, la richiamata causa di esclusione ricorre nei riguardi dei seguenti soggetti:
    • le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari: difatti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. 203/2008, il reddito d’impresa di tali imprese concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito in misura pari al 36%; pertanto, atteso che detto reddito non concorre alla base imponibile nella misura del 64%, tali imprese non possono aderire al CPB
    • i docenti e i ricercatori che, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 44 del D.L. 78/2010, beneficiano del regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo.
  • Se l’importo di 5.000 euro previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto CPB debba essere calcolato considerando, complessivamente, sia i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate sia i debiti contributivi: per l’Agenzia, tale norma stabilisce “possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili”; l’Agenzia ritiene dunque che, ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro relativa al debito residuo, debbano considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
  • Se la modifica della compagine sociale può essere considerata causa di esclusione anche per un’impresa familiare: l’Agenzia ricorda che l’art. 11 del decreto sul concordato preventivo biennale, tra le ipotesi di esclusione, prevede anche il caso in cui la società o l’associazione di cui all’art. 5 D.P.R. 917/1986 sia interessata da modifiche della compagine sociale; pertanto, atteso che l’impresa familiare, come chiarito con la risoluzione n. 176/E del 28 aprile 2008 e ribadito con la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, “ha natura individuale e non collettiva (associativa)”, l’Agenzia ritiene che il riferimento della richiamata norma a “società o associazione” non permetta di estendere l’applicazione della causa di esclusione, ivi prevista, anche all’impresa familiare.
  • Se ai fini della applicazione del CPB si debbano considerare omesse (e, quindi, “non presentate”) le dichiarazioni trasmesse oltre i 90 giorni dal termine di presentazione: per l’Agenzia, in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, c. 7, D.P.R. 322/1998 – per cui sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo – le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.

Casistiche particolari relativamente al concordato preventivo biennale

  • se per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, la deduzione forfetaria di cui all’art. 95, c. 4, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) debba essere considerata rilevante, ai fini della determinazione dell’importo del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta 2023, per la proposta di CPB da dichiarare nel rigo P04 del modello CPB; inoltre, se il reddito concordato per i periodi di imposta 2024 e 2025 debba essere ridotto della medesima deduzione forfetaria: l’Agenzia ricorda che, conformemente a quanto previsto dall’art. 16 del decreto CPB, le istruzioni al rigo P04 del modello CPB stabiliscono che il reddito d’impresa rilevante ai fini della determinazione della proposta concordataria è calcolato applicando l’art. 56 TUIR e, per i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società, le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del predetto TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, l’articolo 66 del medesimo TUIR.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa non rilevano esclusivamente le seguenti componenti reddituali:

    • le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR;
    • le sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 del TUIR;
    • le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti di cui all’articolo 101 del TUIR;
    • gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all’art. 11, comma 4, D. Lgs. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 115 ovvero all’art. 116 TUIR, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’art. 73, c. 1 TUIR.

Pertanto, considerato che la deduzione forfetaria di cui all’art. 95, c. 4 TUIR già concorre, secondo le regole ordinarie, alla determinazione del reddito d’impresa, la stessa non deve essere ulteriormente scomputata in sede di calcolo dell’importo del reddito d’impresa da indicare nel rigo P04; analogamente, anche la proposta concordataria relativa ai periodi di imposta 2024 e 2025 non deve essere ulteriormente ridotta della deduzione forfetaria di cui all’art. 95, c. 4, del TUIR.

  • Se l’opzione prevista dall’art. 20-bis possa essere effettuata esclusivamente dalla società o associazione aderente al concordato: per l’Agenzia, come si evince dal tenore letterale della norma, la facoltà di esercitare l’opzione per la tassazione sostitutiva è consentita al contribuente che aderisce al concordato; quindi, nel caso di una società o associazione, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere effettuata solo da tali soggetti e vincola anche i soci o gli associati degli stessi.
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