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Concordato preventivo biennale: linee guida dell’Agenzia

18 Settembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 18 del 17 settembre 2024, ha pubblicato delle linee guida sul Concordato preventivo biennale, di cui al D. Lgs. n. 13/2024, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che adottano il regime forfetario.

Le istruzioni riguardano, in particolare, il primo biennio di applicazione (2024-2025).

La circolare, in sintesi:

  • delinea la cornice normativa del Concordato preventivo biennale
  • fa il punto sugli ambiti soggettivi e oggettivi della misura e sulle modalità di accesso
  • esplicita i vantaggi fiscali previsti per il contribuente e l’Amministrazione
  • descrive le cause di cessazione e decadenza e gli adempimenti previsti
  • fornisce istruzioni applicative specifiche con riferimento ai contribuenti ISA e in regime forfetario
  • risolve alcuni dubbi sollevati dalle organizzazioni di categoria e dalla stampa specializzata.

Condizioni di accesso al concordato preventivo biennale

La circolare sintetizza le condizioni indispensabili per l’adesione al concordato preventivo biennale, tra cui:

  • non avere debiti tributari o contributivi riferiti al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta di concordato
  • alternativamente, aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire al concordato, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro
  • è precluso a coloro che nei tre anni precedenti a quello di applicazione non hanno presentato la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuti a farlo
  • è precluso in caso di condanne per determinati reati (ovvero per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, dall’art. 2621 C.c., dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 C.p.)
  • per i soli contribuenti ISA, è precluso l’accesso:
    • a coloro che hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni
    • a coloro che hanno aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari
    • per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’art. 5 TUIR, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale

I vantaggi fiscali

L’accettazione della proposta sulle imposte dovute per un anno, nel caso dei forfetari (il 2024) o per due anni, 2024 e 2025, nel caso dei soggetti ISA, oltre a dare certezza sull’entità del debito tributario, esclude la possibilità degli accertamenti tributari di cui all’art. 39 D.PR. 600/73.

L’adesione comporterà, poi, ulteriori benefici ai contribuenti che applicano gli ISA, con premialità specifiche di tale regime.

Non comporta alcune effetto, invece, ai fini IVA.

Termine di adesione al concordato preventivo biennale

L’adesione al concordato prevede strade diverse per forfetari e contribuenti che applicano gli ISA.

Coloro che applicano gli ISA possono compilare il quadro LM del modello tramite il servizio “RedditiOnline” oppure utilizzando l’applicativo della dichiarazione precompilata, per definire il proprio reddito 2024 e valutare se accettare la proposta dell’Amministrazione finanziaria.

Per i contribuenti ISA, invece, è disponibile, sul sito dell’Agenzia, il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che consente di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale.

In entrambi i casi, l’adesione per questo primo anno di applicazione è fissata al 31 ottobre 2024.

Le risposte ai quesiti da parte dell’Agenzia delle Entrate

La parte conclusiva della circolare risponde ad alcuni quesiti posti dalla stampa specializzata e da alcune organizzazioni di categoria.

Ad esempio, se il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta di concordato, può ancora aderire all’istituto, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre.

La circolare specifica, inoltre, che nel caso in cui un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a ISA, l’Agenzia delle entrate formulerà due distinte proposte, cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente sia individualmente.

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