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Concordato preventivo biennale: la metodologia AE per la proposta

17 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024, il decreto del MEF del 14 giugno 2024, con il quale è stata approvata la metodologia che utilizza l’Agenzia delle Entrate per formulare la proposta di concordato preventivo biennale ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa, o di lavoro autonomo, derivante dall’esercizio di arti  e professioni.

Tale metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, ed al fine di dare attuazione al D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, tiene conto:

  • degli andamenti economici e dei mercati
  • della redditività individuale e settoriale, desumibili dagli ISA, e delle risultanze della loro applicazione
  • di specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse.

Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’Allegato 1.

I dati che l’Agenzia fornisce ai contribuenti per l’elaborazione della proposta  di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nell’Allegato 1.

L’individuazione dei redditi

In base all’art. 3 del decreto, sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato preventivo biennale, sono individuati:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’art. 15 del decreto legislativo
  • il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo
  • il valore della produzione netta, rilevante  ai  fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’art. 17 del decreto legislativo.

I redditi e il valore della produzione netta individuati con la metodologia approvata, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

Le cause di cessazione

Ai sensi dell’art 4 si prevede che, in base a quanto previsto agli artt. 19, c. 2, e 30, c. 2, del decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dai richiamati artt. 19, comma 2 e 30, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

  1. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del D. Lgs. 1/2018
  2. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
    • danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso
    • danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo
    • l’impossibilità di accedere ai locali di  esercizio dell’attività
    • la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività
  3. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale
  4. cessione in affitto dell’unica azienda
  5. sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIA
  6. sospensione dell’esercizio  della  professione, dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Gli eventi straordinari

Ai sensi dell’art. 5 l’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato preventivo biennale.

A tal fine, i redditi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:

  • in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica tra 30 e 60 giorni
  • in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica tra 60 giorni e 120 giorni
  • in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’art. 4, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

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