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Concordato preventivo biennale: nuove FAQ per i contribuenti ISA

10 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato delle nuove FAQ relative al concordato preventivo biennale per i contribuenti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale).

Si ricorda che il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024, è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi, tramite un accordo fra Agenzia delle Entrate e contribuente, con il quale viene anticipatamente stabilita la base imponibile su cui applicare le imposte, per i successivi due anni.

Recentemente, con D. Lgs. 167/2024, sono stati peraltro riaperti i termini per aderire al Concordato preventivo biennale, e coloro che hanno inviato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre potranno aderire al CPB presentando una dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre 2024.

Di seguito, l’elenco delle nuove domande e risposte pubblicate, suddivise per temi, rinviando specificamente alle altre FAQ già pubblicate (al 28 ottobre 2024), e disponibili in forma riassuntiva al seguente link.

Dichiarazioni integrative (art. 1 D.L. 167/2024)

A quale data deve verificarsi il requisito previsto dall’art. 10, c.2, del decreto CPB per l’accesso al relativo regime, per i contribuenti che, pur avendo validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31/10/2024, non hanno ancora accettato la proposta concordataria: 

L’AE ritiene che possa accedere al CPB il contribuente che, pur non possedendo al 31 ottobre 2024 il requisito richiesto dall’art.10/2, del decreto CPB, soddisfi lo stesso alla data in cui accetterà la proposta concordataria.

Se non sia applicabile alcuna sanzione ai contribuenti ISA che presentano una dichiarazione integrativa entro il termine del 12 dicembre 2024, al solo fine di aderire al CPB e, dunque, senza apportare alcuna modifica al contenuto della dichiarazione dei redditi tempestivamente presentata:

L’AE conferma la soluzione prospettata.

Se alla riapertura dei termini per l’adesione al CPB possano accedere i contribuenti ISA che presentano una dichiarazione integrativa, oltre che per aderire al CPB, anche al fine di correggere errori od omissioni della dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.

In base al tenore letterale dell’art. 1 D.L. 167/2024, la dichiarazione integrativa, nella quale viene anche esercitata, per la prima volta, l’adesione al CPB, può essere utilizzata anche per correggere errori o omissioni, purché dalla rimozione di questi ultimi risulti un maggior imponibile o, comunque, un maggior debito d’imposta ovvero un minor credito “rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024″. L’AE, in ogni caso, ricorda che resta ferma, in tale ipotesi, l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione dell’art.13 del d. lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

Se, per i contribuenti ISA che aderiscono al CPB entro il 12 dicembre 2024, restano valide le regole ordinarie per il versamento degli acconti, comprensivi delle maggiorazioni, stabilite dal comma 2 dell’art. 20 del decreto CPB, in base al quale “le maggiorazioni di cui al comma, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto”.

L’AE ritiene che, anche per i contribuenti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 e ai quali non si applica il differimento al 16 gennaio 2025 della seconda rata di acconto delle imposte dirette, restano applicabili le regole ordinarie per il versamento degli acconti stabilite dal comma 2 dell’articolo 20 del decreto CPB; tuttavia, considerato che la maggiorazione dell’acconto prevista dall’art. 20, c. 2, richiede l’adesione al CPB, l’AE ritiene che, ove alla data del 2 dicembre non fosse stata ancora manifestata la predetta adesione, non sia ravvisabile alcuna violazione.

Di conseguenza, la violazione riferita al versamento della maggiorazione dell’acconto prevista dall’art. 20, c. 2, è ravvisabile nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre il giorno in cui viene manifestata l’adesione al concordato preventivo biennale.

L’AE ricorda che il pagamento della seconda rata dell’acconto, da calcolare in base alle modalità ordinarie, deve essere avvenuto entro il 2 dicembre, salvo che non sia possibile fruire del ricordato differimento al prossimo 16 gennaio.

Inoltre, l’omesso o tardivo pagamento sia della seconda rata d’acconto che della maggiorazione prevista dal richiamato art. 20/2, del decreto CPB possono essere regolarizzati mediante il pagamento delle relative sanzioni (art. 13 D. Lgs. 471/1997) e interessi: il contribuente potrà comunque avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/1997.

Condizioni di accesso e cause di esclusione (artt. 10 e 11 del Decreto sul concordato preventivo biennale)

Poiché l’art. 11, c. 1, lett. b-bis) preclude l’adesione al CPB se nel periodo d’imposta 2023 l’impresa ha conseguito redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa, si chiede se i dividendi e le plusvalenze pex debbano essere ricompresi nel calcolo della soglia 40%:

L’AE afferma che, ai fini del raggiungimento della soglia indicata all’art. 11/1, lett. b-bis) del decreto CPB, concorrono solo i redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in forza di disposizioni agevolative riguardanti specifiche attività, non rilevando, invece, le componenti di reddito, come, ad esempio, le plusvalenze pex derivanti dalla cessione delle partecipazioni d’impresa oppure i dividendi percepiti nell’esercizio dell’attività d’impresa, citati nel quesito.

Se la trasformazione, che comporti il passaggio da un tipo di società di capitali ad un altro oppure da un tipo di società di persone ad un altro, non determini l’esclusione o la cessazione del CPB:

L’AE conferma che le trasformazioni societarie, indicate nel quesito, non rilevano ai fini dell’esclusione o della cessazione degli effetti del CPB.

 

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