Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 267 del 14 novembre 2024, il decreto legge n. 167 del 14 novembre 2024, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale, l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.
Termini di adesione al concordato preventivo biennale
In particolare, i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli artt. da 10 a 22 del D. Lgs. 13/2024 possono ora aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024.
L’adesione potrà essere effettuata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, c. 8, del Regolamento di cui al D.P.R. 322/1998.
L’esercizio di tale facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa:
- siano indicati un minore imponibile
- un minore debito d’imposta
- un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31ottobre 2024.
Ai fini dell’art. 2-quater D.L. 113/2024 l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.
Benefici per i lavoratori dipendenti
Inoltre, vengono apportate modifiche all’art. 2-bis del D.L. 113/2024.
In particolare:
- al comma 1, è sostituita la lettera b), in modo tale che il lavoratore ha abbia almeno un figlio (non più anche un coniuge), anche se nato fuori del matrimonio (riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), che si trova nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del TUIR, abbia accesso all’indennità prevista dal decreto
- introducendo dopo il comma 2 un comma 2 bis, si precisa che tale indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, che sia beneficiario della stessa indennità.