WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Flash News

Concordato preventivo biennale: versamento dell’imposta sostitutiva

5 Novembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 403886/2024, ha fissato le modalità ed i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

In sostanza, i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, potranno versare entro il 31 marzo 2025, tramite modello F24, la prima o unica rata delle imposte sostitutive, utilizzando i codici tributo istituiti ed indicando altresì l’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

L’art. 2-quater del decreto-legge 113/2024, consente infatti ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di adottare il regime di ravvedimento disciplinato dallo stesso art. 2-quater, versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’IRAP.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta sostitutiva dell’IRAP, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Tenuto conto che il comma 15 dell’art. 2-quater rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento, l’Agenzia ha dato attuazione, con il presente provvedimento, a tale disposizione.

L’Agenzia ricorda che per le società e associazioni di cui all’art. 5 ovvero le società di cui agli art. 115 e 116 TUIR:

  • la presentazione del “modello F24” di versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è effettuata da parte della società o associazione
  • la presentazione dei “modelli F24” di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati.

In caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel “modello F24” dovrà essere indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01

Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter