Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Interpello 22 luglio 2013 n. 23/2013) ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, modificato dall’art. 46 bis, comma 1, lett. h) D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012), concernente la disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
In particolare, è stato chiesto al Ministero di chiarire se, ai sensi della nuova disposizione normativa, nell’ipotesi di ammissione a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, risulti ancora possibile concedere all’azienda interessata il trattamento CIGS.
In risposta al quesito proposto, il Ministero ha evidenziato come il Decreto del 4 dicembre 2012 sia volto ad indicare esclusivamente quali siano i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze in relazione alle procedure concorsuali ivi contemplate (dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria – cfr. artt. 2-3) e non invece ad individuare le fattispecie rientranti nel campo di applicazione della norma.
Pertanto, il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni.
Il Ministero evidenzia inoltre che, in forza dell’art. 2, comma 70, L. n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 in esame si considera abrogato, determinando evidentemente l’inapplicabilità stessa del D.M. Ne consegue che da tale data non sarà più possibile la concessione di CIGS in base alla suddetta disposizione normativa.