In tema di concordato preventivo, è legittimo il provvedimento con il quale il tribunale determini il compenso dovuto al professionista attestatore in misura inferiore rispetto a quella contrattualmente pattuita, allorché accerti un adempimento solo parziale della prestazione stabilita, come avviene nel caso in cui il professionista, verificata l’inattendibilità dei dati e la non fattibilità del piano, anziché elaborare un’attestazione negativa si limiti a presentare un parere sintetico sull’insussistenza dei presupposti per l’accesso alla procedura.
Massima Ufficiale