L’ammissione del debitore ad una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ( sia o meno previsto un termine per l’adempimento) non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, rilevante ai fini del decorso del termine di prescrizione, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti della debitrice in concordato istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora; non può infatti ritenersi che a seguito dell’ammissione alla procedura e nel corso della stessa la società sia liberata dall’obbligo di pagamento dei propri debiti.
La procedura di concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni, né dell’amministrazione ordinaria e della disponibilità dei medesimi, ma solo dei poteri di gestione, finalizzati alla liquidazione. Ne consegue che l’art. 2941 n. 6) c.c., in materia di sospensione della prescrizione, non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo, poichè la titolarità dell’amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale, secondo l’art. 182 I.fall., nel testo vigente “ratione temporis” (anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007).
L’interruzione della prescrizione nel concordato preventivo non può che operare nei confronti del debitore, il quale subisce un c.d. “spossessamento attenuato” e non anche nei confronti del liquidatore, il quale, non potendo disporre del diritto controverso, non avrebbe potuto riconoscere l’altrui credito, né essere legittimato a ricevere efficacemente atti interruttivi della prescrizione provenienti dal creditore. E’ dunque evidente che le lettere inviate dal liquidatore del concordato preventivo e quelle a costui inviate dal creditore non implicano riconoscimento del credito e non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto rivolte ad un soggetto diverso dal debitore e privo della relativa legittimazione.
Il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno “spossessamento attenuato”, in quanto conserva, oltre alla proprietà, l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all’esecuzione del concordato; il liquidatore giudiziale nel concordato con cessione dei beni ha invece la legittimazione a disporre dei beni di proprietà del debitore al fine di attuare il piano concordatario.