Il piano di concordato preventivo con continuità aziendale deve prevedere l’esercizio (diretto o indiretto) dell’impresa (art. 186-bis L.F.), che non può essere riconducibile ai soli obblighi del locatore (art. 1575 c.c.) assunti dall’imprenditore nella gestione del proprio patrimonio, non essendo tali obblighi e relativi rapporti di locazione sufficienti a discriminare l’interesse sociale dalla mera comunione a scopo di godimento (art. 2248 c.c.), la quale esclude e si contrappone all’impresa.
L’imprenditore collettivo commerciale, ovvero organizzato nella forma societaria prevista dal codice civile per l’esercizio dell’impresa commerciale, è comunque assoggettabile al fallimento, salva la verifica dei relativi presupposti soggettivo (per la dimensione) e oggettivo (dell’insolvenza), anche se non esercita l’impresa e anche se mai l’abbia esercitata.