Con Circolare del 21 dicembre 2012, Prot. 37/0024249, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti sul rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ad imprese in concordato preventivo c.d. in continuità ex art. 186 bis Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942).
In particolare, il Ministero si è espresso sulla possibilità di ottenere l’attestazione della regolarità contributiva nell’ipotesi in cui l’impresa sia sottoposta ad una procedura di concordato preventivo, nella modalità di continuazione dell’attività aziendale, in virtù di un piano – omologato dal competente Tribunale – che prevede l’integrale soddisfazione delle situazioni debitorie previdenziali ed assistenziali, sorte precedentemente al deposito della domanda di ammissione alla procedura medesima.
Secondo il Ministero, l’azienda ammessa al concordato preventivo, ex art. 186 bis. L. F., può ottenere il rilascio di un DURC qualora ricorra la condizione di cui all’art. 5, comma 2. lett. b) D.M. 24 ottobre 2007, cioè nell’ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale.
In tal caso, la sospensione dei pagamenti che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b) predetto non osta al rilascio del DURC, deve necessariamente riferirsi a quelle obbligazioni che sono state prese in considerazione o comunque rientrano nell’ambito del concordato.