Con il Principio di diritto 09 febbraio 2021 n. 4 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il creditore ammesso ad un concordato preventivo in continuità con assuntore, disciplinato dall’articolo 160, primo comma, lettera b), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. “Legge fallimentare”) – nel quale viene prevista la prosecuzione dell’attività e il soddisfacimento dei creditori attraverso l’attribuzione delle attività ad un soggetto terzo, con contestuale “liberazione” del debitore originario che, dunque, non subisce alcun effetto dalle vicende che caratterizzano l’adempimento dell’obbligo concordatario, che grava unicamente sull’assuntore – può emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini IVA, di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti del debitore originario, per la quota percentuale del credito “falcidiato”, dal momento in cui diventa definitivo il decreto di omologa del concordato. È in tale momento, infatti, che si configura l’irrecuperabilità della parte del credito falcidiato, non potendo il creditore promuovere istanza volta a decretare il fallimento del debitore originario laddove l’assuntore non sia in grado di far fronte all’obbligazione concordataria.