Con decreto del 5 dicembre 2023, il Tribunale di Bologna ha ritenuto ammissibile la proposta di concordato preventivo di gruppo che prevede l’assegnazione satisfattiva di partecipazioni di una società di capitali (datio in solutum) al fine del pagamento dei crediti delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, si è ritenuto che tale possibilità, prevista all’art. 87, comma 1, lett. d) CCII in tema di concordato preventivo, non soffra alcuna deroga nell’ipotesi in cui i destinatari della datio in solutum siano enti pubblici titolari di crediti di natura tributaria o previdenziale, non applicandosi a tale caso i limiti previsti dal d.lgs. n. 175/2016 (TUSSP) ed essendo, in ogni caso, possibile per l’amministrazione procedere all’alienazione o dismissione della partecipazione, qualora questa non possa essere mantenuta (cfr. art. 4 e 20 TUSSP).
Tale valutazione è stata realizzata dal Tribunale in sede di apertura della procedura di concordato preventivo di gruppo, ritenendo che già in questa fase sia opportuno compiere gli accertamenti necessari, con riguardo al rispetto dell’ordine delle prelazioni, alle norme relative alla formazione delle classi, all’assicurazione a ciascuno dei creditori di un’utilità economicamente rilevante, al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell’economia nel suo complesso.
Per il Tribunale, la valutazione in questa fase deve attenersi ai profili di legittimità della domanda, tale dovendosi intendere il riferimento alla ritualità dell’art. 47, comma 1, lett. b) CCII, e al riscontro dell’assenza di elementi negativi tali da rendere il piano manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza già nel vigore della legge fallimentare.