A seguito del ricorso di cui all’art. 161, sesto comma, l. fall. i contratti già stipulati con la Pubblica Amministrazione rimangono sospesi fino all’intervenuta autorizzazione del tribunale. Nella fase successiva al decreto di ammissione di cui all’art. 163 l. fall. i contratti medesimi proseguono, se accompagnati da una attestazione da parte del professionista sulla conformità del contratto al piano e sulla ragionevole capacità di adempimento dell’imprenditore in crisi, senza necessità dell’autorizzazione del giudice delegato e senza che debba essere acquisito il preventivo parere dell’ANAC.
La partecipazione a nuove procedure di affidamento di contratti pubblici è sempre possibile anche nella fase del concordato preventivo in bianco purché il ricorso sia accompagnato da una adeguata disclosure sulle linee guida del piano, previa autorizzazione del Tribunale, acquisito il parere favorevole del Commissario giudiziale, se nominato, sulla convenienza per il ceto creditorio della partecipazione alla procedura pubblica. Successivamente all’ammissione, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti con la Pubblica Amministrazione è possibile previa attestazione, da parte di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall., di conformità al piano e di ragionevole capacità di adempimento del contratto e dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto a mettere a disposizione le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare nel caso in cui l’impresa ausiliata fallisca (c.d. “avvalimento rinforzato”).
La procedura di affidamento di cui all’art. 32 Codice appalti termina con la stipula del contratto con la Pubblica Amministrazione ricomprendendo anche la fase della stipula del contratto e la “sub procedura” dell’impugnazione avverso l’aggiudicazione, sì che le stesse rientrano nell’ambito della fattispecie della “partecipazione a nuove gare” e non invece nella “esecuzione dei contratti” e come tali necessitano dell’autorizzazione del Tribunale ex artt. 186 bis, quarto comma, l. fall. e 110, terzo comma, d. lgs. n. 50/2016.
Dal coordinamento della legge fallimentare e del codice degli appalti si evince che tali disposizioni sono applicabili non solo ai concordati preventivi in continuità diretta, ma anche a quelli in continuità indiretta, ivi comprese le procedure che prevedono l’affitto di azienda, nel rispetto dei principi di competitività e pubblicità previsti dalle disposizioni in tema di offerte concorrenti. L’art. 6 lettera i) della legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza recepisce il prevalente orientamento sulla compatibilità dell’affitto d’azienda con la continuità aziendale, considerato dal Tribunale uno strumento-ponte, decisivo per garantire temporaneamente la continuità aziendale e preservare i valori anche in vista di una cessione a terzi del complesso produttivo.