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Giurisprudenza

Concordato preventivo: disciplina della prescrizione dei crediti

12 Dicembre 2022

Cassazione Civile, Sez. I, 07 dicembre 2022, n. 35960 – Pres. Cristiano, Rel. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

Con Sentenza n. 35960 del 7 dicembre 2022, la Corte di Cassazione si è espressa sulla decorrenza della prescrizione per i crediti riconosciuti nel concordato preventivo.

Il principio di diritto della Cassazione sulla prescrizione del credito nel concordato preventivo

In tema di concordato preventivo, poiché secondo l’art. 184, comma 1, I. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, in base all’originaria versione della norma, e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 I. fall., in base al testo della disposizione risultante dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134/2012, deve ritenersi che, avendo riguardo alle due discipline applicabili ratione temporis, la prescrizione del credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito.

In particolare, evidenzia la Cassazione, la formulazione dell’art. 168 I. fall. conferma, in via indiretta, la centralità che assume la vincolatività del concordato sul piano del decorso della prescrizione.

L’articolo non prende in considerazione gli atti posti in essere nel periodo successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa e nemmeno prevede alcunché con riguardo alla sospensione delle correlative prescrizioni che si collochino oltre tale spartiacque.

Il silenzio del legislatore quanto al blocco delle azioni esecutive e cautelari nel periodo successivo al momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato preventivo si spiega, a ben vedere, in quanto in tale segmento di tempo l’eventuale improponibilità delle azioni esecutive e cautelari trova il proprio autonomo fondamento nel disposto dell’art. 184, comma 1, I. fall. (norma che, come si è visto, vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato o all’apertura della procedura).

Correlativamente, il limite temporale segnato dalla definitività del decreto non implica affatto che nel periodo successivo le prescrizioni di cui all’art. 168, comma 2, I. fall. riprendano a decorrere; l’assenza di una disposizione specifica circa il protrarsi della sospensione della prescrizione nel periodo che segue il passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato preventivo dipende, anche qui, da una ragione precisa: i creditori anteriori subiscono le modifiche, in senso remissorio e dilatorio, dei propri diritti di credito e sono tenuti ad accettare le modalità di soddisfacimento previste dal piano; in presenza di un termine dilatorio previsto nella proposta approvata e omologata, coloro che hanno intrapreso azioni esecutive e cautelari si avvalgono, dunque, del mancato decorso della prescrizione di cui all’art. 2935 c.c. in conseguenza di una condizione di temporanea inesigibilità del credito, che è per loro vincolante, giusta il più volte citato art. 184, comma 1, I. fall..

L’assenza di una disposizione sul decorso delle prescrizioni nel periodo in cui il decreto di omologa del concordato preventivo ha acquisito definitività discende, in altri termini, dall’inutilità di una regolamentazione ad hoc di tale fattispecie: fattispecie la cui disciplina si ricava, invece, dal sistema.

Sul punto, la Cassazione evidenzia come il legislatore abbia ritenuto superfluo intervenire sul punto in quanto il decreto di omologa passato in giudicato vincola i creditori anteriori e rende conseguentemente operante, in presenza di una rimodulazione dei termini di adempimento (siccome correlati alle attività di liquidazione e ai successivi riparti), il mancato decorso della prescrizione dei crediti che non possono essere ancora soddisfatti.

In tal senso, continua la Cassazione, la disciplina della decorrenza delle prescrizioni nel periodo che segue il prodursi della definitività del decreto di omologa del concordato preventivo è il medesimo per tutti i crediti anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato o al decreto di apertura della procedura, e ciò indipendentemente dal fatto che per addivenire al loro soddisfacimento siano state o meno anteriormente intraprese azioni esecutive e cautelari.

La prescrizione dei nominati crediti non decorre, dunque, fin tanto che perduri la condizione di temporanea loro inesigibilità: condizione che viene meno solo con l’approntamento, da parte del liquidatore, del riparto o dei riparti che siano ad essi riferiti.

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