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Giurisprudenza

Concordato preventivo: è meritevole di tutela il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. costituito a favore dei chirografari prima del concordato

13 Dicembre 2019

Federica De Gottardo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1260 – Pres. Armano, Rel. Moscarini

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Mediante la sentenza de qua,la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società debitrice avverso il provvedimento con il quale il giudice di primo grado e, in seguito, la Corte d’Appello di Trieste hanno confermato il decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice nonché l’iscrizione di ipoteca giudiziale su un immobile in proprietà della stessa, nonostante tale immobile fosse gravato da un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. trascritto in epoca anteriore all’iscrizione dell’ipoteca medesima.

Nel caso di specie, la società debitrice aveva costituito, a tutela dei creditori chirografari, un vincolo di destinazione su parte del patrimonio sociale; in seguito a tale atto, la società aveva presentato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Successivamente, un creditore della società aveva richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice e aveva conseguentemente provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale su uno dei beni gravati dal vincolo di destinazione. La pronuncia de qua interviene all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell’ambito del quale: la società debitrice ha insistito per l’inefficacia dell’ipoteca giudiziale iscritta successivamente al vincolo di destinazione; il creditore, di contro, ha dedotto l’inopponibilità nei propri confronti dell’atto di destinazione.

In particolare, la società debitrice ha insistito sulla circostanza per cui il vincolo di destinazione fosse stato costituito prima della presentazione della domanda di concordato preventivo proprio a tutela dei creditori chirografari e ha argomentato l’inefficacia dell’ipoteca giudiziale successiva sulla base dei principi ricavabili dal disposto dell’art. 168, comma 3, l. fall., secondo cui “le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato”. Secondo la ricostruzione della società debitrice, la costituzione di un vincolo di destinazione sul patrimonio produrrebbe infatti gli stessi effetti di tutela dei creditori concordatari cui tende il divieto di iscrivere ipoteche giudiziali nel periodo anteriore all’apertura della procedura concordataria.

La Corte di Cassazione ha aderito alla prospettazione della società debitrice e ha ritenuto che l’operazione compiuta da quest’ultima fosse compatibile con il requisito, espressamente richiesto dall’art. 2645 ter c.c., della meritevolezza dell’interesse sotteso al vincolo di destinazione. Sul punto, la Suprema Corte ha infatti statuito che “deve ritenersi certamente meritevole di tutela il fine perseguito dall’impresa che, anteriormente al deposito del ricorso per concordato preventivo, costituisca sul patrimonio un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. al fine di consentire la soddisfazione proporzionale dei creditori non muniti di cause di prelazione”, in quanto tale iniziativa consente “la conoscibilità dello stato di crisi e preserva il patrimonio da eventuali atti di distrazione o da iniziative destinate ad avvantaggiare solo alcuni creditori in pregiudizio degli altri”.

In forza di tali considerazioni, la Suprema Corte ha quindi espressamente chiarito che, se “il vincolo di destinazione è stato costituito a favore di tutti i creditori del concordato, non è possibile ipotizzare la lesione della par condicio nei confronti di alcuno dei creditori”.

 

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