La Corte di Cassazione, nel provvedimento in commento, ha occasione di precisare i rapporti intercorrenti tra la procedura di concordato preventivo e il rimedio rappresentato dal ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, c. 7, Cost..
In particolare, sotto un primo profilo, la Corte conferma in linea generale l’ammissibilità del ricorso straordinario alla Corte di Cassazione ai sensi della citata disposizione costituzionale avverso i decreti emessi dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore e nel contesto della fase esecutiva di un concordato preventivo.
Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte, i predetti provvedimenti del giudice delegato sarebbero da un lato assimilabili ai provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione nel contesto dell’esecuzione forzata e, dall’altro lato, qualora il ricorso straordinario ex art. 111, c. 7, Cost. non fosse applicabile sarebbero tuttavia privi di rimedi “impugnatori” in senso lato (in quanto agli stessi non sarebbero comunque applicabili gli artt. 615 e 617 cpc).
Sotto altro profilo, con riferimento al termine entro cui il ricorso straordinario alla Corte di Cassazione può essere proposto, i Giudici di Legittimità chiariscono che il termine è di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. Inoltre, in virtù dell’applicazione dell’art. 36-bis l.fall. e della funzione sostitutiva delle predette opposizioni svolta in questo contesto dal ricorso straordinario ex art. 111, c. 7, Cost., la Corte di Cassazione precisa che al termine sopra indicato non è applicabile la sospensione feriale dei termini prevista ai sensi dell’art. 3, L. 742/1969.