Con sentenza n. 9934 del 15 maggio 2015 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio secondo cui si deve perciò concludere che l’abrogazione espressa della dichiarazione di fallimento d’ufficio ad opera del decreto correttivo n. 169/2007, che ha riscritto l’art. 186 1. fall., ha valore meramente ricognitivo di una abrogazione implicita che è stata indotta nel precedente testo dell’articolo dal d. 1gs. n. 5/2006, che ha riformulato l’art. 6 1. fall. in modo da rendere incompatibile la sopravvivenza dell’istituto nell’ambito della disciplina del concordato preventivo e che ha perciò superato il tralaticio ma disarmonico vecchio testo normativo, divenuto incoerente sia con la abrogazione dell’istituto della dichiarazione di fallimento d’ufficio, sia con il mutamento dei presupposti della procedura di concordato preventivo.