In tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, con il limite, rispetto alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della sussistenza, o meno, di un manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, dovendo considerarsi gli elementi, significativi e rilevanti, originari o sopravvenuti, che influiscano sull’individuazione dell’entità del passivo e dell’attivo.
(Massima Ufficiale)