Mediante la sentenza de qua,la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti alla proposta di concordato preventivo di cui all’art. 160, comma 2, l. fall., tornando ad esaminare l’alternativa tra l’interpretazione tradizionale – che vede in tale disciplina l’obbligo di integrale pagamento del credito di rango superiore prima del soddisfacimento di quello di rango inferiore – e la possibilità di ammettere la falcidia del credito di grado poziore e il pagamento parziale del credito di rango più basso, ferma la necessità che al primo sia assicurato un trattamento più favorevole di quello riservato al secondo.
Nella specie, il giudizio ha avuto ad oggetto il ricorso proposto dalla società debitrice avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, ha dichiarato inammissibile, giacché in contrasto con l’art. 160, comma 2, l. fall., la proposta di concordato che prevedeva il pagamento parziale dei crediti assistiti da privilegio generale sui mobili e il pagamento parziale – seppur in misura inferiore – dei crediti chirografari. In particolare, la società debitrice ha lamentato l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito laddove, pur essendo assicurato il trattamento complessivamente più favorevole dei privilegiati rispetto all’alternativa della liquidazione concorsuale, hanno negato che la norma citata consenta il pagamento dei crediti di rango inferiore pur in assenza di un’integrale estinzione dei crediti assistiti di privilegio sul presupposto per cui tale previsione contrasterebbe con l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha innanzitutto ribadito come il riferimento all’ammontare della somma ritraibile dalla liquidazione concorsuale segni il limite minimo di soddisfacimento dei creditori privilegiati, con la conseguenza che “il creditore chirografario non possa veder adempiuta, neanche parzialmente, la propria obbligazione se il presumibile valore di realizzo dei beni su cui insiste il diritto di prelazione non consenta di soddisfare i creditori privilegiati”. Partendo da tale assunto, la Corte ha operato una distinzione tra, da un lato, i crediti assistiti da prelazione su di un bene specifico (ipoteca, pegno, privilegio speciale) e, dall’altro, i crediti assistiti da privilegio generale sui mobili: nel primo caso, se il valore del bene su cui insiste il titolo di prelazione è inferiore all’ammontare delle somme dovute, il credito di rango superiore può essere legittimamente soddisfatto in via parziale, giacché in questa ipotesi le possibilità di soddisfacimento non dipendono unicamente dalla liquidazione del bene su cui insiste la prelazione (da cui sono esclusi i chirografari), ma altresì dal valore degli altri beni (su cui concorrono anche i chirografari); di contro, nel caso di privilegio generale sui mobili e contestuale incapienza del patrimonio del debitore, i crediti privilegiati non potrebbero essere ulteriormente falcidiati a beneficio di quelli chirografari.Diversamente opinando, si ammetterebbe che, sulla medesima massa attiva, i crediti in chirografo siano soddisfatti prima che lo siano – per l’intero – i crediti di rango poziore, e ciò costituirebbe un’evidente alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione. Al riguardo, la Corte ha altresì richiamato la propria precedente pronuncia secondo cui, pur in caso di incapienza del patrimonio mobiliare, i creditori chirografari potranno essere soddisfatti laddove vi sia possibilità di concorso sui beni immobili ovvero in presenza della cd. finanza esterna, alle condizioni ivi indicate (v. Cass. 8 giugno 2012, n. 9373).
In forza di tali considerazioni, la Suprema Corte ha quindi espressamente chiarito che “in tema di concordato preventivo, a norma dell’art. 160, comma 2, l. fall., il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale può trovare un fondamento giustificativo solo nell’incapienza del patrimonio mobiliare del debitore, sicché il soddisfacimento dei creditori chirografari non può che dipendere, in tal caso, dalla presenza di beni immobili (ovviamente per la parte che non è deputata a garantire i creditori che vantino un titolo di prelazione su di essi) o da liquidità estranee al patrimonio del debitore stesso”.