È presunta la funzionalità alla procedura – e, pertanto, la natura prededucibile – del credito del professionista quando il medesimo abbia titolo nello svolgimento di attività di assistenza in giudizio dell’imprenditore durante lo svolgimento del concordato, salvo la prova della concreta dannosità per i creditori (ad es.: negligenza della prestazione professionale; tutela dell’interesse personale del debitore in conflitto con quello dei creditori), nonché di consulenza stragiudiziale, purché riferita alla lecita gestione dei beni dell’imprenditore in concordato.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10