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Giurisprudenza

Concordato preventivo: presunta la funzionalità alla procedura del credito del professionista

21 Dicembre 2015

Piergiuseppe Spolaore, Ricercatore in Diritto Privato Comparato, Università eCampus – Novedrate

Cassazione Civile, Sez. I, 10 settembre 2015, n. 17907

Di cosa si parla in questo articolo

È presunta la funzionalità alla procedura – e, pertanto, la natura prededucibile – del credito del professionista quando il medesimo abbia titolo nello svolgimento di attività di assistenza in giudizio dell’imprenditore durante lo svolgimento del concordato, salvo la prova della concreta dannosità per i creditori (ad es.: negligenza della prestazione professionale; tutela dell’interesse personale del debitore in conflitto con quello dei creditori), nonché di consulenza stragiudiziale, purché riferita alla lecita gestione dei beni dell’imprenditore in concordato.

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