Con sentenza del 16 febbraio 2015, n. 3022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, hanno affermato il principio secondo cui il socio illimitatamente responsabile di società di persone che abbia concesso ipoteca per un debito della società risponde integralmente dell’obbligazione assunta, anche a seguito dell’omologazione del concordato preventivo della società, nei limiti del valore del bene su cui insiste l’ipoteca, indipendentemente dall’applicazione dall’art. 184 legge fall.
La decisione ha effetti limitati al concordato preventivo disciplinato dalle norme della legge fallimentare anteriori alla riforma.