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Concordato preventivo: trattamento fiscale da applicare alle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti

19 Febbraio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento del 15 gennaio 2014, Prot. N. 5378/14, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello concernente l’interpretazione dell’art. 5 del DLgs n. 446 del 1997, con particolare riguardo al corretto trattamento fiscale da applicare alle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo.

Nel caso in oggetto, la società istante, in liquidazione, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo; il piano concordatario non ha previsto l’onere tributario IRAP sulla base della non tassabilità delle sopravvenienze attive emergenti dalla riduzione concordataria dei debiti verso i creditori (c.d. bonus concordatario).

In assenza di una specifica disciplina di riferimento rinvenibile nel decreto legislativo n, 446 del 1997, la società istante ritiene che la stessa debba desumersi dalle norme generali sull’IRAP. Se da un lato, quindi, il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sembra escludere le sopravvenienze attive in questione dalla base imponibile IRAP, stabilendo che essa è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione (differenza delle voci A e B del conto economico), senza alcuna rilevanza delle componenti straordinarie di reddito classificate alla voce E20, dall’altro lato, invece, il comma 4 del medesimo articolo potrebbe giustificarne la rilevanza ai fini IRAP alla luce del “principio di correlazione”.

In risposta all’interpello proposto, l’Agenzia delle Entrate evidenzia come, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, l’art, 5, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, non consente di prescindere dalla corretta applicazione dei principi contabili nazionali, ed in particolare al principio contabile OIC n. 6, concernente il trattamento,contabile degli effetti prodotti dalle operazioni di ristrutturazione del debito, il quale stabilisce che “nel caso in cui la ristrutturazione del debito prevede la rinuncia del creditore ad un ammontare del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati ma non ancora pagati, alla data della ristrutturazione il debitore iscrive un utile da ristrutturazione tra i proventi straordinari del conto economico pari alla riduzione del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati e non ancora pagati. In contropartita, lo stesso debitore rileva una riduzione di pari importo del valore contabile del debito iscritto tra le passività”.

Alla luce di tali indicazioni contabili, le sopravvenienze attive derivanti dalla falcidia concordataria devono essere classificate nella voce E 20 “Proventi straordinari” non concorrendo, quindi, alla formazione della base imponibile IRAP.

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