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Giurisprudenza

Concorrenza sleale l’anticipare le promozioni concordate con il cedente il marchio

15 Aprile 2021

Tribunale Genova, 16 febbraio 2021, n. 375

Con la presente sentenza il Tribunale di Genova analizza un’ipotesi di concorrenza sleale nell’ambito di un sistema in cui una società, quale titolare in via esclusiva di un marchio concesso ai propri soci in sub licenza, opera quale centrale unica di selezione e programmazione degli acquisti dei prodotti, trattando le migliori condizioni commerciali con i vari produttori ed organizzando le campagne promozionali a carattere nazionale.

Attraverso tale sistema, quindi, ogni socio conosce perfettamente in anticipo, ed in via riservata, le condizioni economiche degli acquisti dei prodotti loro destinati, le future promozioni da lanciare in collaborazione ed il loro contenuto.

Al contempo, ogni socio si impegna a favorire le attività promozionali nazionali definite dalla concedente, ad aderire alle azioni promozionali, mantenendo altresì il massimo della riservatezza circa le informazioni conosciute.

Ciò premesso, il Tribunale di Genova ha accertato la sussistenza di un’attività di concorrenza sleale in violazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. riconducibile alla condotta del socio che, sfruttando le informazioni riservate sui prezzi di acquisto e sui prezzi promozionali, ha anticipato la vendita dei prodotti a migliori condizioni di mercato, compromettendo così irrimediabilmente la complessiva operazione promozionale.

Secondo il Tribunale, il fatto che la cedente concordi con i fornitori prezzi concorrenziali per l’acquisto di rilevanti quantitativi, comunicando ai propri soci le condizioni e concordando le campagne promozionali e quindi il lancio dei prodotti, richiede necessariamente che tutti i soci si allineino sulle linee unitarie di promozione e vendita, per evitare di svilire la funzione del cedente, rendendo il marchio svuotato di contenuto.

Il vantaggio, infatti, deriva dall’uniformarsi tutti i soci alle campagne promozionali lanciate ed organizzate in maniera unitaria, attribuendo così ai punti vendita del marchio in concessione una forza commerciale unica su tutto il territorio nazionale, riconosciuta come tale dal consumatore, per il quale non fa differenza acquistare un prodotto in promozione presso un punto vendita o presso un altro, anche se in città diverse, ma che associa (e deve associare secondo l’intento della cedente) quell’acquisto ad un unico canale commerciale legato al marchio.

È evidente, conclude il Tribunale, che avere da parte dei soci tempistiche diverse, anche di poche settimane e anche di pochi euro, rende più fragile l’intento comune, depotenziandolo enormemente.


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