In tema di concorrenza sleale, una volta dimostrata l’esistenza del danno da essa derivato è consentito al giudice l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione (conferma Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25921 del 2015; e Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7306 del 2009).
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