Nella sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione Penale tratta dei requisiti essenziali per la configurabilità del concorso dei sindaci nella responsabilità penale degli amministratori in ipotesi di bancarotta, individuandoli nei seguenti:
“a) l’omesso doloso esercizio dei doveri di controllo o comunque l’inerzia nell’adozione delle iniziative previste dalla legge per eliminare le irregolarità; b) il nesso di causalità tra le omissioni e ciascuna delle fattispecie previste nell’art. 216 legge fall.; c) il dolo riferito alla fattispecie realizzata dagli amministratori, che può essere sia diretto che eventuale, non essendovi alcuna valida ragione per escludere il dolo eventuale”.
La Suprema Corte, inoltre, ribadisce il principio per cui: “nei reati di bancarotta il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall’amministratore della società può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale che non si esaurisce in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione”(conf. Cass. Pen., Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, De Cuppis e altri, Rv. 26664601; Cass. Pen., Sez. 5, n. 18985 del 14/01/2016, A T e altri, Rv. 26700901; Cass. Pen., Sez. 5, n. 31163 del 01/07/2011, Checchi, Rv. 25055501).