La Cassazione, con l’ordinanza del 3 gennaio 2024, n. 138 (Pres. Travaglio, Rel. Pellecchia), affronta, in materia di concorso del fatto colposo del creditore, la questione relativa al nesso causale diretto tra l’azione colposa del danneggiato e l’evento dannoso, con particolare riguardo al terzo trasportato.
Nel caso di specie, a seguito di un sinistro stradale, il danneggiato, terzo trasportato, riporta gravissime lesioni fisiche e adisce in giudizio per il risarcimento dei danni patiti.
La compagnia assicurativa contesta la fondatezza della pretesa deducendo la negligente condotta del danneggiato, il quale ha accettato il passaggio da una persona in evidente stato di ebbrezza.
In primo grado, il Tribunale accoglie le doglianze della parte attorea ravvisando, però, nella sua condotta un concorso colposo in quanto il danneggiato ha accettato il passaggio.
In Appello, viceversa, viene completamente esclusa la responsabilità del danneggiato.
La Cassazione, investita dal ricorso del danneggiato, rigetta il controricorso incidentale della compagnia assicurativa per violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c. e, espresso il principio di diritto, cassa la decisione impugnata rinviandola al giudice di Appello.
La Corte ribadisce, aderendo alla consolidata giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. III, Sent. del 19 gennaio 2017, n. 1295), che è necessario il nesso causale diretto tra l’azione colposa del danneggiato e l’evento dannoso, come prescritto dall’articolo 1227 c.c.
È, quindi, imperativo che l’evento dannoso non venga pretermesso nella ricostruzione della sequenza causale giuridicamente rilevante e che non si possa stabilire un collegamento diretto tra la condotta colposa del danneggiato e il danno da lui subito.
Pertanto, non ogni esposizione al rischio del danneggiato determina un fatto giuridicamente rilevante, ma è necessario che tale condotta costituisca una concausa effettiva dell’evento dannoso.
Con specifico riferimento al terzo trasportato coinvolto in un incidente, se quest’ultimo non partecipa attivamente alla causazione dell’evento dannoso, ad esso non può essere attribuita alcuna responsabilità, nemmeno a titolo di concorso (cfr. Cass., Sez. III, Ord., 6 settembre 2023, n. 26013; Cass., Sez. III, Ord., 12 ottobre 2018, n. 25391).