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Giurisprudenza

Condizione di validità della clausola floor e dell’indicizzazione all’Euribor

4 Febbraio 2020

Tribunale di Forlì, 30 ottobre 2019, n. 935 – G.U. Sartoni

Di cosa si parla in questo articolo

a) Le clausole floor sono pattuizioni pienamente valide ed efficaci, in quanto non è ammissibile alcun sindacato del giudice sul profilo dell’equilibrio economico del contratto, ciò ovviamente a condizione che la relativa pattuizione risulti contrattualizzata in forma chiara e trasparente.

b) La clausola di tasso determinato dal tasso euribor più uno specifico spread non può dirsi illegittima in ragione del fatto che il tasso euribor risulti frutto di un accordo di cartello volto a fissare direttamente o indirettamente i prezzi, vietato dall’art. 2 della legge n. 287/1990. Rilevando, per contro, la natura composta (euribor più spread) del tasso così determinato.

c) L’omissione o l’erronea indicazione del TAEG/ISC, non comportando la nullità della relativa clausola, può eventualmente rilevare in termini di responsabilità risarcitoria in capo alla banca. A fondamento della natura risarcitoria della sanzione depone la natura del TAEG che non ha funzione o valore di regola di validità, bensì, si inquadra nell’ambito delle norme sulla trasparenza bancaria quale mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, che dunque non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente o sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale.

 

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