La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, analizza la sorte del diritto reale di garanzia di un terzo di fronte ad un provvedimento di sequestro di prevenzione, e poi di confisca.
Conseguenza della confisca (che produce un acquisto a titolo originario in capo allo Stato, come affermato dalle Sezioni Unite Civili con sentenza n. 10532/2013) è la prevalenza di quest’ultima sulle ipoteche, e l’insorgere di una tutela di tipo risarcitorio in capo al terzo di buona fede titolare del diritto reale di garanzia, da accertarsi nelle forme di cui alla legge 228/2012.
Le condizioni di opponibilità del credito alla massa oggetto di confisca, ai sensi del d.lgs. 159/2011, prevedono in primo luogo l’anteriorità della nascita del diritto reale di garanzia rispetto al sequestro, che deve risultare da atto avente data certa. La Suprema Corte chiarisce, a questo proposito, che nel caso di cessione del diritto ipotecario, come era avvenuto nella fattispecie nell’ambito di un trasferimento di crediti in blocco, il requisito dell’anteriorità deve essere valutato in relazione alla nascita del diritto reale, e non rispetto all’acquisto del credito occasionato dalla cessione.
La Corte di Cassazione prosegue poi con la rassegna dei requisiti per l’opponibilità del credito alla massa confiscata, precisando che il credito non deve essere strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità. E la valutazione del requisito della buona fede deve avvenire con riguardo alle condizioni delle parti, ai rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e al tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi, come previsto dalla legge 228/2012.