L’art. 50 del Testo Unico sull’Imposta di Registro (D.p.r. n. 131 del 1986) consente, in caso di conferimento in società di beni immobili, diritti reali immobiliari o aziende, di dedurre dalla base imponibile dell’imposta di registro esclusivamente le passività e gli oneri effettivamente inerenti all’oggetto del trasferimento. Questo in quanto, non essendo permessa una indiscriminata deduzione di ogni passività, per il regolare assolvimento dell’imposta di registro deve essere sempre attentamente verificato il collegamento funzionale tra la passività ed il conferimento del bene. Inoltre, con particolare riguardo ai conferimenti di immobili in società, ove il conferente sia una persona fisica, la base imponibile non può esser ridotta delle passività e degli oneri quali i scoperti bancari di natura personale o temporanea che, anche se gravanti sullo stesso conferente ed assunti dalla società cessionaria, non possono dirsi collegati al bene oggetto del conferimento.
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