Con Risposta n. 82 del 9 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza dei conferimenti d’azienda ricevuti dal conferitario ai fini dell’applicazione della disciplina antielusiva speciale di cui dell’art. 10, comma 3, lettera b), del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE).
Nel caso di specie il conferimento d’azienda di cui ha beneficiato l’istante ha previsto l’apporto di un complesso di beni (ramo d”azienda) in capo allo stesso, il quale – in contropartita – ha ceduto una quota di partecipazione nella società conferitaria.
L’operazione, evidenzia l’Agenzia, ha presupposti simili alla cessione d’azienda con la differenza che in tale specifica operazione non vi è il pagamento di un corrispettivo in denaro ma un equivalente numero di quote nella società in cui si conferisce il complesso.
Tale circostanza (i.e. assenza di un corrispettivo in denaro) esclude che tale ipotesi possa rientrare, in capo al conferitario, nelle operazioni di acquisto di azienda/ramo d’azienda potenzialmente elusive di cui al citato articolo 10, comma 3) lett. b), del nuovo DM ACE.
Ciò poiché in tale operazione (conferimento d’azienda/ramo d’azienda) viene a mancare il presupposto alla base della realizzazione del potenzialmente fenomeno duplicativo che la norma contrasta che, si ricorda, è il trasferimento di somme di denaro, che hanno già incrementato il capitale proprio di chi le ha ricevute, ad altri soggetti del gruppo potenzialmente legittimati ad usare tali somme per porre in essere ulteriori conferimenti in denaro.
Pertanto, conclude l’Agenzia, i conferimenti di azienda/rami d’azienda operati in favore della conferitaria a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non comportano alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla società conferitaria.