Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia l’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione, denunciando, fra il resto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 69 r.d. n. 2440/1923. La norma richiede in via generale la notifica all’Amministrazione finanziaria della cessione dei crediti fiscali e pertanto, secondo la ricorrente, dovrebbe trovare applicazione anche in relazione al conferimento di azienda che determini una cessione di tali crediti. Nel caso in esame, tuttavia, nessuna notifica era stata effettuata in relazione al credito IVA inerente al ramo aziendale oggetto di conferimento, con conseguente inefficacia della cessione nei confronti dell’Agenzia.
La Suprema Corte, sia pure dichiarando inammissibile per novità il predetto motivo di ricorso, si esprime comunque in ordine alla sua infondatezza, pronunciando il seguente principio di diritto: “Il conferimento di un’azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d’azienda, che comporta per legge – salvo patto contrario – la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario, sicché, ai fini dell’efficacia nei confronti di quest’ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, discendendo i relativi effetti dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall’art. 2559 c.c.”
La Cassazione osserva infatti che il carattere unitario della fattispecie negoziale della cessione di azienda rende opportuno evitare una atomizzazione dei relativi adempimenti sulla base della natura dei cespiti componenti il compendio aziendale.