Con risposta ad interpello n. 552 del 25 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di regime di realizzo controllato.
Sul punto, evidenzia l’Agenzia, l’articolo 175 del TUIR disciplina il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento detenute da soggetti titolari di reddito d’impresa.
La disposizione prevede che il valore di realizzo della partecipazione conferita (ovvero l’equivalente del corrispettivo di cessione) sia determinato in base ai dati iscritti nella contabilità dei soggetti conferente e conferitario e sia stabilito nel maggiore tra:
- il valore attribuito nelle scritture contabili del conferente ai titoli ricevuti in cambio della partecipazione conferita;
- il valore attribuito nelle scritture contabili del conferitario alla partecipazione conferita.
Laddove il conferitario iscriva la partecipazione agli stessi valori contabili, fiscalmente riconosciuti, del conferente, il conferimento rappresenta un’operazione neutrale.
L’articolo 177 del TUIR è invece applicabile (per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 12, comma 4, lettera 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247) anche alle persone fisiche non in regime d’impresa, e reca la disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento, statuendo al comma 2 che «Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento».
Ciò premesso, l’Agenzia evidenzia che l’articolo 175 del TUIR opera rispetto ai casi in un cui si trasferisce una partecipazione – tra soggetti titolari di reddito d’impresa – la cui caratura sia di per sé tale da conferire il controllo o il collegamento, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, anche laddove ricorrano contemporaneamente i requisiti soggettivi ed oggettivi di applicabilità dell’articolo 177, comma 2, del TUIR.
Al riguardo, è stato rilevato che benché le due disposizioni richiamate nell’istanza siano parzialmente sovrapponibili – in relazione a fattispecie suscettibili di ricadere in entrambe le disposizioni – esse hanno campi di applicazione autonomi, come nel caso di conferimento di partecipazioni di collegamento inidonee a far acquisire alla conferitaria il controllo di diritto della società partecipata (applicandosi, in tal caso, solo l’articolo 175 del TUIR), o come nel caso in cui la conferitaria riceva una partecipazione non rilevante anche ai fini del collegamento, ma comunque in grado di farle acquisire – considerate le partecipazioni già detenute – il controllo di diritto (trovando applicazione il solo articolo 177, comma 2, del TUIR).
Ciò posto, conclude l’Agenzia, nei casi di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell’articolo 175 che dell’articolo 177 del TUIR, debba prevalere l’articolo 175 del TUIR, in quanto, in quest’ultimo viene in astratto precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nell’articolo 177 del TUIR, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria.