Con un’articolata operazione societaria, una società a responsabilità limitata conferiva il proprio ramo d’azienda relativo ai settori “ricerca e sviluppo” ad una società a responsabilità limitata di nuova costituzione (NewCo) e, successivamente, cedeva le quote detenute in quest’ultima società, rappresentative dell’intero capitale sociale di NewCo, ad un terzo acquirente. L’Agenzia delle Entrate notificava quindi un avviso di liquidazione a carico della società conferente, nonché a carico del terzo acquirente delle quote di NewCo, sostenendo che i due atti di cui si componeva l’operazione sopra descritta (quindi, conferimento del ramo in favore di NewCo e successivo trasferimento ad un terzo acquirente delle partecipazioni in quest’ultima detenute dalla conferente) realizzassero in realtà un’unica operazione di cessione di ramo d’azienda.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, dichiarava la nullità degli avvisi di liquidazione notificati all’acquirente delle partecipazioni di NewCo e al suo legale rappresentante, in quanto soggetti privi di legittimazione passiva.
L’ Agenzia delle Entrate proponeva dunque ricorso in Cassazione denunciando la violazione degli artt. 75 e 100 c.p.c., nonché del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 567 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) e censurando la sentenza della Commissione nel punto in cui sanciva la nullità degli atti impositivi sul presupposto che essi avrebbero dovuto essere notificati alla sola NewCo in quanto società cessionaria del ramo d’azienda.
La ricorrente, come premesso, sosteneva che i due atti di cui si componeva l’operazione realizzassero in realtà un’unica operazione di cessione di ramo d’azienda e che la titolarità passiva dell’obbligazione tributaria sussistesse in capo ai soggetti che erano parti sostanziali del negozio di cessione effettivamente realizzato. Infatti, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.
La Suprema Corte accoglieva pertanto il ricorso dell’Agenzia sostenendo che NewCo fosse priva di legittimazione passiva in quanto “le relative quote di partecipazione risultavano l’oggetto (immediato) del negozio di cessione tra le parti che sono i soggetti passivi dell’imposta”. Invero, in relazione a fattispecie di cessione di azienda, quale quella in esame, i giudici di legittimità hanno già avuto modo di precisare che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 attribuisca “preminente rilievo all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto, rispetto al suo titolo ed alla sua forma apparente, sicché l’Amministrazione finanziaria può riqualificare come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo delle parti, attesa l’identità della funzione economica dei due contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell’azienda da un gruppo di soggetti ad un altro gruppo o individuo (Cass. 24594/2015)”.