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IVA

Conferimento di ramo d’azienda: chiarimenti AE sulla cessione del credito IVA

31 Ottobre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 402 del 09 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione del credito IVA nell’ambito di un conferimento di ramo di azienda.

In particolare, evidenzia l’Agenzia, in presenza di conferimento o cessione d’azienda è possibile trasferire non solo il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, ma anche il credito IVA maturato dall’inizio dell’anno in cui è avvenuta l’operazione di cessione fino alla data in cui quest’ultima produce effetti.

Il trasferimento dei crediti IVA, avvenuto in tale contesto, è efficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, senza che sia necessario osservare la procedura formale di cessione dei crediti IVA di cui all’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70.

Ai fini IVA, infatti, nell’ipotesi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.) si verifica una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione.

In particolare, l’articolo 16, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilisce che: “gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento”.

La conferente perde, dunque, ogni legittimazione in ordine al credito IVA che entra nella piena disponibilità della conferitaria, con la conseguenza che la conferente non può chiedere il rimborso dell’IVA pagata in eccedenza, spettando alla conferitaria il recupero dello stesso, attraverso, alternativamente, la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione.

Tale previsione, tuttavia, quando non si verifica l’estinzione del dante causa, trova applicazione solo qualora quest’ultima – anteriormente all’operazione straordinaria – abbia gestito con contabilità separata l’attività esercitata dall’azienda o dal ramo d’azienda, poi trasferiti.

La gestione con contabilità separata consente, infatti, di individuare chiaramente i dati contabili afferenti all’azienda trasferita, anche al fine di imputarli contabilmente alla beneficiaria.

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