Il Tribunale di Milano, con decreto pronunciato a seguito dello scioglimento della riserva assunta all’udienza del 3 dicembre 2015 – nel corso della quale si è svolto il confronto con i creditori e gli altri possibili soggetti coinvolti dalla “istanza di sospensione” di azioni esecutive e cautelari già proposta ai sensi dell’art. 182-bis, comma 6, l.fall. – ha confermato l’ammissibilità del ricorso all’istituto dello “Accordo di Ristrutturazione”, da parte di una SGR, nell’interesse di uno dei Fondi Comuni di Investimento dalla stessa gestiti.
Coerentemente con tale assunzione il Tribunale ha disposto il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, o di acquisire titoli di prelazione non concordati, “nei confronti ed a beneficio del Fondo (…) gestito dalla Società (…)”, e relativamente “ai suoi beni” (del Fondo): il ché comporta che l’Accordo di ristrutturazione che la SGR è stata autorizzata a depositare entro il termine previsto dall’art. 182-bis, comma 7, l.fall. (non oltre 60 giorni) dovrà riguardare soltanto le passività cc.dd. “del Fondo” – cioè le passività derivanti da obbligazioni assunte dalla SGR nell’esercizio dell’attività di gestione di quel Fondo, e non quelle derivanti dalla gestione di altri Fondi o per il soddisfacimento di esigenze della SGR stessa – , che rappresenteranno l’indebitamento rispetto al quale dovrà essere verificata la idoneità di una Proposta approvata da almeno il 60% dei creditori (i) a) dare regolare esecuzione al “Piano” alla stessa sotteso nonché (ii) ad assicurare il pagamento “integrale” dei creditori estranei – entro i termini concessi dall’art. 182-bis, comma 1), lett. a) e b) -.