In allegato le 3 pronunce gemelle
Il requisito dei “giusti motivi di urgenza” richiesto per l’inibitoria cautelare dagli artt, 37 comma 2 e 140 comma 8 cod. cons., presenta una formula sicuramente più ampia e meno stringente del pregiudizio imminente e irreparabile” di cui all’art. 700 c.p.c.; le finalità di riequilibrare le asimmetrie informative, l’assenza di potere contrattuale del consumatore, nonché il principio di effettività della tutela (art. 47 Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea) e di un elevato livello della stessa (artt. 12 e 38 TFUE) consentono che la tutela degli interessi collettivi dei consumatori possa normalmente e idealmente essere attuata in via d’urgenza al fine di porre termine tempestivamente alle violazioni dei diritti dei consumatori che sono diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Sussiste quindi il requisito dei “giusti motivi di urgenza” ex artt. 37 e 140 cod. cons. qualora, nell’attesa del giudizio di merito, possa verificarsi il rischio che i consumatori, non debitamente informati, possano non esercitare i propri diritti con il rischio che gli stessi si prescrivano.
I giusti motivi d’urgenza ricorrono anche in presenza di clausole contrattuali ad applicazione solo eventuale, quali quelle che regolano l’estinzione anticipata dei prestiti dei consumatori, in quanto l’applicazione necessaria delle clausole, nei confronti della totalità dei consumatori, non è requisito previsto dall’art. 140 cod. cons.
L’interpretazione dell’art. 125-sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 (“Sentenza Lexitor”), non comporta l’applicazione diretta della direttiva nei rapporti tra i privati (c.d. effetto orizzontale) in quanto si tratta di norma di recepimento della Direttiva che deve essere interpretata in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia con il solo limite del divieto per il giudice nazionale di fornire un’interpretazione contra legem.
L’interpretazione dell’articolo 125-sexies t.u.b. in conformità alla direttiva ed alla Sentenza Lexitor e la conseguente riduzione di tutti i costi connessi all’erogazione del credito, ivi compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto, non comporta un’interpretazione contra legem ed è vincolante per il giudice nazionale sia in ragione della formulazione letterale della norma interna in quanto l’espressione “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” individua un metodo di calcolo proporzionale per la riduzione di tutti i costi in ragione della durata residua del prestito, sia in ragione del criterio finalistico in quanto la Direttiva persegue la finalità di tutela del consumatore quale soggetto debole che si trova in una situazione di inferiorità rispetto all’intermediario che può determinare come crede i costi recurring e quelli up-front.
Le sentenze della CGUE trovano applicazione con riferimento a tutti i rapporti regolati dalla direttiva interpretata anche se precedenti alla decisione con il solo limite dei rapporti esauriti. Il potere di limitare nel tempo l’efficacia delle sue decisioni compete alla Corte di Giustizia stessa, alla quale è rimesso il bilanciamento degli interessi in gioco nella stessa sentenza che interpreta il diritto dell’Unione.