Con la risposta n. 1/2024, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la rilevanza, ai fini della formazione della base imponibile IRAP, dei ristorni mutualistici riconosciuti dalle società cooperative ai propri soci alla luce dei nuovi paragrafi 23A e 23B inseriti nel principio contabile OIC 28, a seguito degli emendamenti emessi il 9 giugno 2022 atti a definirne le modalità di iscrizione a bilancio.
Le nuove regole approvate da OIC permettono di rappresentare il ristorno, alternativamente, come un debito avente a contropartita una componente di costo del conto economico se, per statuto o regolamento interno, sia configurabile un’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio alla loro ripartizione a favore dei soci (par. 23A), oppure nei modi previsti per la distribuzione dell’utile e dunque nel momento in cui, in conseguenza della delibera di approvazione del bilancio assunta dall’assemblea dei soci, sorgerà l’obbligo in capo alla società alla relativa erogazione (par. 23B).
Quindi, con specifico riguardo alla procedura di rilevazione contabile sub par. 23B, l’Istante riteneva che i ristorni mutualistici, benché non imputati in una delle voci del conto economico rilevanti ai fini del tributo regionale, potevano comunque concorrere alla determinazione della base imponibile IRAP in forza del principio di correlazione ex art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 446 del 1997, ovvero dell’articolo 12 del D.P.R. n. 601 del 1973, ovvero ancora del D.M. 8 giugno 2011.
L’Agenzia delle entrate, dopo un’articolata disamina delle regole civilistiche, contabili e fiscali rilevanti nel caso esaminato, risolve positivamente la questione.
Depongono in tal senso le previsioni contenute nell’art. 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011 e, in particolare, il principio secondo il quale se per le componenti di costo non è previsto il transito a conto economico, la rilevanza a fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.
Pertanto, poiché la contabilizzazione del ristorno alla stregua di distribuzione di utili non ne muta l’originaria natura, se ne deve riconoscere la deducibilità non solo ai fini IRAP, ma anche ai fini IRES, indipendentemente dalle procedure ragionieristiche adottate.