L’Agenzia Entrate, con la Risposta ad interpello n. 133 del 2 marzo 2021, ha chiarito che i crediti” “sismabonus” ed “ecobonus”, ceduti dai soggetti titolari della detrazione (che hanno sostenuto i relativi interventi) oppure dai soggetti primi cessionari (le imprese che hanno realizzato gli interventi o altri soggetti privati), possono essere trasferiti al consolidato fiscale nazionale dalla società cessionaria che ne faccia parte (e si qualifichi come soggetto fornitori di beni e servizi).
Infatti, il passaggio dei crediti nell’ambito del consolidato fiscale da parte di ciascuna società partecipante, inclusa la consolidante, non costituisce una vera e propria cessione ma rappresenta il mero trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, nell’ambito di un sistema di tassazione disegnato dal legislatore al fine di consentire la determinazione di un reddito imponibile unico e di abbattere l’IRES di gruppo.
La consolidante potrà, pertanto, utilizzare tali crediti in compensazione ai fini della liquidazione dell’IRES di gruppo, senza applicazione del limite di 700.000 euro, per la parte eventualmente non utilizzata dalla società per l’assolvimento di altri tributi, sulla base degli artt. 118, comma 3, e 121, comma 1, lett. a), del TUIR e dell’art. 7, comma 1, lett. b) del DM 1 marzo 2018.
L’Agenzia delle Entrate richiama la precedente Risposta 191 del 13 giugno 2019, anch’essa positiva, relativa ai crediti d’imposta per il cinema, opportunamente riportata dall’istante.
Il chiarimento è di indubbio interesse, considerato che i crediti fiscali in parola fino al 31 dicembre 2019 erano soggetti a limitazioni per la trasferibilità a terzi, nonché per l’utilizzo per i secondi cessionari oltre la soglia di cui all’art. 34 della L. 388/2000, sulla base dell’ultimo periodo dell’art. 14, comma 3.1, e dell’art. 16, comma 1-octies, del D.L. n. 63/2013.
Il passaggio all’interno del consolidato fiscale, a maggior ragione, potrà avvenire oggi in caso di acquisto da terzi, sulla base dell’art. 121 del DL n. 34/2020, che ha esteso la trasferibilità dei crediti in oggetto.
La risposta dell’Ufficio non definisce completamente la fattispecie, lasciando ancora irrisolti alcuni aspetti operativi.
In particolare, posto che i crediti in oggetto sono generalmente utilizzabili in 5 o 10 rate annuali di pari importo, resterebbe da definire se e come potrebbero essere ceduti alla fiscal unit i crediti da ecobonus e sismabonus maturati in data antecedente all’adesione al regime di tassazione di gruppo.
Al riguardo, occorre preliminarmente definire il momento in cui il credito ha origine e se quest’ultimo maturi integralmente fin dal primo anno o se, al contrario, maturi annualmente per la quota di competenza.
Uno spunto di riflessione è fornito dalla bozza per consultazione, pubblicata dall’OIC lo scorso 25 gennaio 2021 su richiesta dell’Agenzia Entrate, riguardo la corretta contabilizzazione dei bonis fiscali per gli interventi edilizi.
Nel documento, avente ad oggetto i crediti di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio ma le cui conclusioni dovrebbero essere estese anche a quelli previgenti, si chiarisce che il valore di prima iscrizione del credito “acquistato” dal cessionario debba corrispondere al “costo sostenuto” e che sarà successivamente “spalmato” negli anni successivi secondo il metodo del costo ammortizzato.
L’iscrizione nel bilancio del cessionario dell’intero credito già nel primo anno induce a far ritenere che, qualora la società aderisca al CNM in un anno successivo, anche le relative rate ancora utilizzabili in compensazione resterebbero estranee alla fiscal unit.
Tuttavia, in termini generali, l’impossibilità di trasferire il credito da bonus casa non appare in linea con il paragrafo 4.1 del Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 660057 del 31 luglio 2019 e, in particolare, recherebbe pregiudizio alla beneficiaria del credito in quanto, come riconosciuto dalla stessa Agenzia Entrate nella Risposta ad istanza di interpello in esame, se si negasse alla società la possibilità di cedere il credito di imposta in esame al consolidato fiscale verrebbe meno per la stessa la possibilità di utilizzarlo in compensazione ai fini IRES.
In assenza di interventi chiarificatori, si potrebbe ritenere che, oltre alle ordinarie formalità relative alla cessione del credito previste dalla norma agevolativa di riferimento (ovvero la trasmissione dell’opzione per la cessione del credito), debbano essere poste in essere le ulteriori formalità già previste dall’Amministrazione Finanziaria in precedenti interventi di prassi.
Sul punto si ricorda che il 25 ottobre 2018 l’Agenzia Entrate ha pubblicato in successione le Risposte n. 49, 50 e 51, aventi ad oggetto l’utilizzo in compensazione di eccedenze a credito IRES maturate da una società prima della sua opzione per l’adesione al consolidato fiscale, da questa cedute ai sensi dell’articolo 43-ter D.P.R. 602/1973 ad altra società appartenente al medesimo gruppo.
L’Amministrazione Finanziaria in quella sede ha precisato che deve essere apposto il visto di conformità tanto sulla dichiarazione del cedente (con finalità di controllo della spettanza del credito), quanto sulla dichiarazione del cessionario (con finalità di riscontro dell’ammontare del credito ceduto con il suo utilizzo in compensazione), qualora il credito ricevuto sia utilizzato per un ammontare superiore alla soglia fissata dal legislatore.
Meno problematico risulterebbe invece il trasferimento dei crediti maturati successivamente al 31 dicembre 2019; considerato infatti che, sulla base del citato art. 121 del Decreto Rilancio, i soggetti beneficiari dei crediti relativi alle spese per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico sostenute nel 2020 e 2021 possono a loro volta optare per la successiva cessione a soggetti terzi (non solo ai propri fornitori ed inclusi gli istituti di credito), non si riscontrano cause ostative al trasferimento al consolidato fiscale.
Nel contesto appena descritto, in ogni caso, è comunque evidente l’opportunità di un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in merito alle modalità operative di trasferimento del credito al consolidato fiscale.
Infine, sempre nella Risposta n. 133 del 2021, l’Agenzia Entrate ha confermato che, qualora il bonifico per il pagamento dei lavori sia stato compilato in modo tale da non consentire alla banca di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta (nella misura dell’8%), la detrazione ed il corrispondente credito ceduto resta in ogni caso spettante se – salvo il caso di frodi o abusi – il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
In ogni caso, si ricorda che il recupero dell’eventuale credito non spettante avviene in capo all’originario titolare della detrazione, non sul soggetto acquirente del credito.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha riportato un estratto della Circolare 13/E del 31 maggio 2019, in cui sono riepilogati, per quanto di interesse, i chiarimenti forniti a proposito dei pagamenti delle spese per gli interventi di risparmio energetico.
In conclusione, con la Risposta in commento nulla di inatteso ma le conferme sono comunque benvenute su agevolazioni fiscali, quali quelle edilizie, per le quali gli operatori hanno riscontrato alcune complessità di applicazione.