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Confidi: chiarimenti sul trattamento applicabile a fini IRAP

20 Gennaio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 5/E del 19 gennaio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai Consorzi di garanzia dei fidi (Confidi) ai fini IRAP.

In particolare, per le ragioni meglio esposte nella Risoluzione che si pubblica in allegato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato come ai Confidi, che determinano la base imponibile col “metodo retributivo”, non devono applicare la maggiorazione di aliquota prevista per i soggetti di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Coerentemente l’Agenzia ha evidenziato come, nei modelli di dichiarazione, i Confidi – sin dall’origine – sono stati inseriti nella sezione del quadro IRAP riservata ai soggetti esercenti attività industriali e commerciali, al pari delle cooperative edilizie (anch’esse soggette alle medesime e peculiari regole di calcolo della base imponibile) e non già nella Seconda Sezione (riservata alle banche ed agli altri soggetti finanziari), pur nella consapevolezza che si trattasse di soggetti finanziari; in linea con le osservazioni svolte è anche l’attuale collocazione nel modello IRAP 2014 (rigo IC63 della Sezione V – Società in regime forfetario).

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