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Editoriali

Confidi e credito: nuove prospettive di sviluppo

12 Novembre 2020

Stefano Dell’Atti e Stefania Sylos Labini

Di cosa si parla in questo articolo

I Decreti Rilancio e Semplificazioni introducono rilevanti novità per i Confidi. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente ‘Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19’, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto infatti che i Confidi Vigilati possano superare il vincolo della “residualità”, consentendo di erogare finanziamenti diretti alle imprese, sotto qualsiasi forma. La ‘residualità’ prevista in passato, consentiva ai Confidi vigilati di concedere finanziamenti in misura massima pari al 20% dell’attivo ponderato. Il Dl Rilancio ha elevato tale limite al 49%. La seconda importante novità proviene dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto semplificazioni ha semplificato le procedure di assegnazione della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali, (art. 1 dl 76/2020) consentendo ai Confidi vigilati di accedere a risorse aggiuntive.

Le novità summenzionate sono state accolte con grande favore e soddisfazione dal mondo dei Confidi che, nei precedenti decreti d’urgenza, avevano denunciato una forte delegittimazione del loro ruolo intervenuta a danno della categoria. Sia il decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) che il decreto Liquidità (decreto legge 8 aprile 2020, n. 23) avevano assegnato ai Confidi un ruolo del tutto marginale, spostando il peso dell’intervento pubblico sul Fondo Centrale di Garanzia (FCG) per il tramite degli intermediari bancari. Ciò ha destato non soltanto il malcontento dei Confidi ma ha causato una serie di gravi inefficienze legate alla difficoltosa sostenibilità degli interventi da parte del Fondo Centrale e del sistema bancario.

L’incremento esponenziale delle pratiche destinate al Fondo Centrale di Garanzia ha determinato un rallentamento nell’attività di finanziamento alle imprese, con conseguenze dannose per il sistema imprenditoriale italiano[1]. Il sovraccarico di lavoro per il Fondo Centrale di Garanzia ha reso necessari l’incremento della frequenza delle riunioni del Consiglio di Gestione del Fondo per la delibera delle garanzie e l’aumento dei giorni necessari all’accoglimento delle domande.

Anche il sistema bancario, travolto da un numero eccezionalmente elevato di domande di finanziamento, ha sperimentato difficoltà operative legate all’organico insufficiente e alla inadeguatezza dei sistemi informativi.

Tali effetti negativi si sono inevitabilmente ribaltati sulla platea dei destinatari – le piccole medie imprese – che hanno purtroppo subito in prima persona le lungaggini delle pratiche bancarie e del FCG durante la pandemia.

La previsione contenuta nel decreto Rilancio relativa all’attività di concessione dei finanziamenti rappresenta certamente per i Confidi un’importante opportunità di ampliamento dell’operatività. È uno spiraglio che giunge in un momento particolarmente buio per i Confidi e che, proprio per questo, rappresenta anche un importante banco di prova. I Confidi dovranno dimostrare un elevato grado di efficienza, garantendo tempi stretti nella deliberazione dei finanziamenti.

Qual è la chiave di volta per riuscire a sfruttare al meglio tale opportunità? La via delle aggregazioni rappresenta sempre la leva strategica più importante per affrontare le importanti sfide che si presentano ai Confidi. Le aggregazioni, infatti, consentono ai Confidi di essere più solidi patrimonialmente e di potersi rafforzare sempre di più sul fronte organizzativo in maniera da poter più facilmente intercettare la globalità delle esigenze provenienti dall’economia reale e dalle banche di uno stesso territorio. In tale processo, le Regioni hanno un ruolo fondamentale. Esse devono cercare di avere un ruolo sempre più vicino ai Confidi virtuosi, sostenendoli nel processo di accompagnamento delle imprese.

Pertanto, la novità introdotta dal decreto Rilancio va accolta certamente in chiave positiva. La compresenza di più operatori – banche e Confidi – nel mercato dei finanziamenti diretti potrà agevolare le imprese, soprattutto quelle di più piccole dimensioni, nell’ottenimento delle risorse necessarie alla loro sopravvivenza in questo particolare momento storico di grave difficoltà economica. Ma il rafforzamento dell’attività dei Confidi nel business dei finanziamenti diretti alle imprese non deve far perdere i connotati distintivi che da sempre hanno caratterizzato queste realtà: ossia essere istituzioni di garanzia e anelli fondamentali di una catena di raccordo tra banche e imprese. Ciò significa che, nell’ambito dell’attività di finanziamento diretto, i Confidi potranno operare con una logica attenta ed estremamente prudenziale di controllo dei rischi, ispirando l’operatività in maniera assai frazionata, senza che venga quindi snaturata l’attività tradizionale di concessione di garanzie a favore delle imprese stesse.

Un’ultima considerazione va fatta sulla possibilità per le imprese di ricorrere mediante garanzia diretta al FCG senza avvalersi dell’intervento del Confidi. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) della Legge Bassanini (D. Lgs. 112/1998), per le Regioni che presentavano motivata richiesta, le garanzie pubbliche del FCG potevano essere attivate solo sotto forma di controgaranzia (e non anche nella forma di garanzia diretta). Ciò di fatto consentiva di limitare l’intervento del Fondo alle sole forme tecniche della riassicurazione e controgaranzia, incentivando il ricorso ai Confidi da parte delle PMI.

Il Decreto Crescita (Decreto Legge n. 34, del 30 aprile 2019) ha abrogato la parte della norma che contemplava la possibilità per le Regioni di imporre limitazioni al ricorso alla garanzia diretta, stabilendo che la lettera r) debba essere abolita in tutte le regioni entro la fine del 2020. Le imprese, quindi, saranno libere di scegliere se far transitare dal Confidi o meno la richiesta di garanzia al Fondo. Un recente studio empirico[2] ha concluso che limitare l’operatività del FCG alle operazioni di controgaranzia ha prodotto effetti sostanzialmente negativi sull’accesso al credito delle imprese. Nel Lazio, dopo la rimozione della limitazione, è cresciuto sia il numero di imprese che hanno avuto accesso diretto al FCG sia il volume dei finanziamenti garantiti, per tutte le classi dimensionali. È inoltre migliorato il differenziale di tasso praticato. In Abruzzo e nelle Marche l’introduzione della limitazione ha prodotto effetti prevalentemente negativi su numero, volume e costo dei finanziamenti alle imprese regionali. Ciò a riprova del fatto che porre limitazioni alla libera concorrenza è quasi sempre dannoso a livello di sistema.

 


[1] Sia l’adeguamento del sistema informativo che l’entrata a regime della piattaforma online del Mediocredito Centrale – MCC per l’inserimento delle pratiche hanno richiesto tempi non brevi che si sono riflessi in un allungamento delle tempistiche a danno delle imprese. Anche la predisposizione della modulistica standard ha richiesto adeguati tempi di implementazione.

[2] Lavecchia L., Leva L., Loschiavo D. (2020), Accesso diretto e indiretto delle PMI alle garanzie pubbliche: un esercizio di valutazione delle normative regionali, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) n. 558, Banca d’Italia, Aprile.

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