Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 aprile 2021 recante criteri e modalità di concessione di risorse residue a valere sulla dotazione di cui all’art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai consorzi di garanzia collettiva di fidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale.
Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 221, dalla legge n. 145/2018, disciplina i criteri, i limiti e le modalità di concessione ed erogazione del contributo pubblico, nonché i criteri, i termini e le modalità di gestione del fondo rischi e le modalità di concessione di garanzie ai soggetti beneficiari.
I confidi utilizzano le risorse del fondo rischi in gestione esclusivamente per concedere garanzie ai soggetti beneficiari, con le modalità, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente decreto.
Per la concessione del contributo pubblico sono utilizzate le risorse residue di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013, accertate con il decreto 28 giugno 2019.