È configurabile il reato di autoriciclaggio in relazione a quello di bancorotta per distrazione, dovendosi ritenere che:
- la mera distrazione dell’azienda, non seguita da alcuna ulteriore e diversa attività, configuri il reato presupposto,
- la successiva gestione della stessa, l’esercizio di una attività imprenditoriale attraverso l’azienda oggetto della distrazione, configuri il reato di autoriciclaggio sub specie di impiego in attività economiche ovvero finanziarie dell’utilità di provenienza illecita.
In tal modo si cristallizza il collegamento tra la condotta “riciclatrice” ed una “gestione” di utilità economiche già acquisite con una condotta a sua volta punibile.
Tale attività, ulteriore, successiva e distinta da quella di mera distrazione, infatti, realizza compiutamente il quid pluris sanzionato dalla norma.