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Giurisprudenza

Configurabile il reato di indebita compensazione in caso di accollo di debiti tributari altrui estinti con crediti inesistenti

17 Luglio 2019

Giulio Mangiafico, Dottorando in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Cassazione Penale, Sez. III, 3 luglio 2018, n. 29870- Pres. Cavallo, Rel. Scarcella

Il reato di indebita compensazione di somme dovute, postulato dall’articolo 10-quater, comma secondo, del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, è ascrivibile in via diretta anche all’accollante di un debito tributario altrui estinto con crediti inesistenti, compiuto attraverso l’elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29870 del 2018.

Il ricorrente, nell’impugnare l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente di propri beni mobili ed immobili, lamentava non potersi integrare l’illecito di indebita compensazione nei suoi confronti, essendo questo reato proprio, imputabile solo al contribuente e non all’accollante del debito tributario di quest’ultimo.

A dire del ricorrente, infatti, laddove il legislatore avesse voluto estendere l’imputabilità del predetto reato a terzi, lo avrebbe previsto, ed invece, richiamando l’articolo 17 del d-lgs. 241/1997, ha identificato il contribuente esclusivamente quale soggetto passivo d’imposta.

Veniva Infine affermato che non si sarebbe comunque integrato alcun danno per l’erario, non risultando estinto, mediante accollo (interno) l’obbligo del debitore originario al pagamento del tributo.

I giudici di legittimità giudicano infondate le doglianze contenuto nel ricorso.

Precisa anzitutto la Corte come l’articolo 10-quater non si riferisca ad una specifica qualifica soggettiva dell’autore dell’illecito (id est il soggetto passivo d’imposta) bensì a chiunque non versi materialmente dovuto mediante compensazione con crediti inesistenti, tra cui certamente chi si sia fatto carico di un debito altrui mediante contratto di accollo.

Prosegue il Collegio rimarcando come l’operazione effettuata dall’accollante costituisca fattispecie fiscalmente illecita laddove lo stesso articolo 17 del d.lgs. 241/1997 legittima esclusivamente la compensazione tra i medesimi soggetti.

Con riguardo poi alla configurabilità del danno erariale, il soggetto accollante, autore diretto del fatto illecito, risponde a prescindere dal rapporto di debito originario, dovendo porre rimedio alle conseguenze economiche di detto fatto in funzione della misura del credito indebitamente compensato.


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