In caso di confisca disposta in sede penale, il preesistente diritto di credito del terzo deve essere salvaguardato, ove non ne risulti la strumentalità rispetto all’attività illecita, e solo in questo caso grava sul creditore l’onere di dimostrare la buona fede nella mancata conoscenza di tale nesso di strumentalità.
La buona fede può escludersi:
– quando la banca sia a conoscenza del nesso di strumentalità all’atto della erogazione del credito;
– quando l’ignoranza dipende da colpa, ossia quando la banca avrebbe potuto venire a conoscenza del nesso di strumentalità con l’ordinaria diligenza ed in particolare rispettando gli obblighi previsti dal terzo comma dell’art. 52 d.lsg 159/2011 (Codice Antimafia).